Informazioni legali
Arbitro Assicurativo
Uno strumento per risolvere le controversie assicurative senza rivolgersi subito al giudice.
L'Arbitro Assicurativo – AAS è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie in materia assicurativa, operativo dal 15 gennaio 2026.
È un organismo indipendente e imparziale, sostenuto nel proprio funzionamento dall'IVASS. Le decisioni sono adottate da un Collegio.
Ciascun Collegio è composto da cinque membri.
Il ricorso si presenta esclusivamente online e non è necessario essere assistiti da un avvocato o da un consulente.
1.Prima del ricorso: il reclamo è necessario
Non è possibile rivolgersi direttamente all'Arbitro senza avere prima presentato un reclamo scritto all'impresa di assicurazione e/o all'intermediario contro cui si intende ricorrere.
Il reclamo deve riguardare gli stessi fatti che si intendono sottoporre all'Arbitro.
L'impresa o l'intermediario hanno 45 giorni per rispondere.
Il ricorso all'AAS può essere presentato se:
- la risposta non arriva entro 45 giorni; oppure
- la risposta ricevuta non è ritenuta soddisfacente.
Il reclamo presentato direttamente all'IVASS non sostituisce il reclamo preventivo all'impresa e/o all'intermediario richiesto per accedere all'AAS.
2.Chi può presentare ricorso
Possono presentare ricorso, nei casi previsti:
- il contraente;
- l'assicurato;
- il beneficiario di un contratto assicurativo;
- il cointestatario di una polizza;
- l'aderente a una polizza collettiva;
- il danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione.
Il ricorso può essere presentato anche nei confronti di un intermediario assicurativo.
3.Contro chi può essere presentato
Il ricorso può riguardare:
- un'impresa di assicurazione;
- un intermediario assicurativo;
- nei casi consentiti, impresa e intermediario con contestazioni specifiche nei confronti di entrambi.
4.Per quali controversie
L'AAS può decidere controversie relative:
- all'accertamento di diritti, obblighi e facoltà collegati a prestazioni e servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione;
- nei casi previsti, al risarcimento del danno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della condotta dell'impresa o dell'intermediario;
- all'inosservanza delle regole di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'attività di distribuzione assicurativa.
Sono escluse, tra l'altro, le controversie relative:
- ai sinistri gestiti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada;
- ai sinistri gestiti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia;
- alle questioni di competenza di CONSAP;
- alle assicurazioni relative ai cosiddetti grandi rischi.
5.Limiti di valore
Quando il ricorso ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà senza richiesta di pagamento, non è previsto un limite di valore.
| Tipo di controversia | Limite di valore |
|---|---|
| Polizze vita — prestazioni dovute soltanto in caso di morte | 300.000 € |
| Altre polizze vita | 150.000 € |
| Polizze danni | 25.000 € |
| Danneggiato titolare di azione diretta in materia di responsabilità civile | 2.500 € |
Quando viene richiesta anche la corresponsione di una somma di denaro, si applicano i seguenti limiti:
- Polizze vita — prestazioni dovute soltanto in caso di morte
- 300.000 €
- Altre polizze vita
- 150.000 €
- Polizze danni
- 25.000 €
- Danneggiato titolare di azione diretta in materia di responsabilità civile
- 2.500 €
Per quest'ultima categoria l'Arbitro decide secondo equità secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.
6.Limiti temporali
Il ricorso può riguardare fatti o comportamenti verificatisi, oppure conosciuti dal ricorrente, entro i tre anni precedenti la data di presentazione del reclamo.
Dopo la presentazione del reclamo, il ricorso all'AAS deve essere proposto entro 12 mesi dalla data del primo reclamo.
La presentazione di un nuovo reclamo sulla stessa controversia non fa ripartire il termine di dodici mesi.
Regola transitoria per il primo anno di operatività
Nel primo anno di operatività dell'Arbitro Assicurativo, dal 15 gennaio 2026 al 15 gennaio 2027, il ricorso può essere proposto se il reclamo all'impresa e/o all'intermediario è stato presentato a partire dal 15 gennaio 2025.
Informazione soggetta ad aggiornamento dopo il 15 gennaio 2027.
7.Quanto costa
Per presentare il ricorso è necessario versare un contributo di:
| Voce | Importo |
|---|---|
| Contributo per la presentazione del ricorso | 20 € |
- Contributo per la presentazione del ricorso
- 20 €
Il pagamento avviene tramite PagoPA secondo le indicazioni del portale AAS.
Se il ricorso viene accolto, l'impresa e/o l'intermediario sono tenuti a rimborsare al ricorrente il contributo di 20 €.
8.Come si presenta
La procedura si svolge interamente online attraverso il Portale dell'Arbitro Assicurativo.
Non è necessario rivolgersi a un avvocato.
Il ricorso può essere presentato direttamente dal ricorrente oppure, nei casi e con le modalità previste, tramite un rappresentante.
Il ricorrente presenta il proprio ricorso e allega la documentazione rilevante; l'impresa e/o l'intermediario interessati possono presentare le proprie controdeduzioni.
La Segreteria tecnica dell'AAS, istituita presso l'IVASS, verifica, tra l'altro, completezza, regolarità e tempestività della documentazione.
9.Un procedimento documentale
L'Arbitro decide sulla base dei documenti presentati dalle parti.
Non può svolgere autonomamente nuove perizie, assumere testimonianze o acquisire dichiarazioni verbali.
È quindi importante allegare documentazione chiara e pertinente.
Non devono essere trasmessi documenti contenenti dati sanitari o altre categorie particolari di dati quando non siano strettamente necessari alla decisione del ricorso.
10.Tempi della decisione
Il Collegio decide normalmente entro 180 giorni dalla presentazione del ricorso.
Per le controversie particolarmente complesse il termine può essere prorogato di ulteriori 90 giorni.
11.La decisione è vincolante?
Le decisioni dell'Arbitro Assicurativo non hanno la stessa efficacia vincolante di una sentenza dell'Autorità giudiziaria.
Se l'impresa o l'intermediario non adempiono alla decisione, l'inadempimento viene reso pubblico secondo le modalità previste dalla disciplina AAS.
La notizia dell'inadempimento è pubblicata sul sito dell'AAS per un periodo di cinque anni e, in evidenza, sul sito internet dell'impresa e/o dell'intermediario inadempiente per sei mesi.
Il ricorrente mantiene comunque la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.
12.Se il ricorso viene accolto
Se il ricorso viene accolto, anche parzialmente, l'impresa o l'intermediario devono dare esecuzione alla decisione entro 30 giorni dalla ricezione della decisione completa di motivazione.
Il ricorrente ha inoltre diritto al rimborso del contributo di 20 € nei casi previsti.
13.Rapporto con il giudice e gli altri sistemi ADR
Il ricorso all'Arbitro non elimina il diritto di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.
La disciplina coordina l'AAS con gli altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.
A seconda della materia possono assumere rilievo anche:
- mediazione;
- negoziazione assistita;
- altri strumenti ADR previsti dalla normativa.
Per le controversie concrete è necessario verificare quale procedura sia applicabile al caso specifico.
14.Se la controversia riguarda LEXPERTA
Poiché LEXPERTA S.R.L. è un intermediario assicurativo iscritto nella Sezione B del RUI, anche una controversia relativa al comportamento di LEXPERTA nell'attività di distribuzione assicurativa può essere sottoposta all'Arbitro quando sussistono i requisiti previsti.
Il cliente deve prima presentare il proprio reclamo a LEXPERTA.
Se non riceve risposta entro 45 giorni oppure non ritiene soddisfacente la risposta ricevuta, può verificare la possibilità di ricorrere all'AAS.
15.Collegamenti utili
Ultimo aggiornamento: 21 agosto 2026
